. "Esercizio provvisorio"@it . "2014-11-15" . . . . . . . "La continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, che il tribunale può disporre dopo la dichiarazione di fallimento, quando dall’interruzione improvvisa possa derivare un danno grave e irreparabile" . "FONTE: BNI 1956-1985; Treccani.it; NDBBF; Wikipedia(IT)" .